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Taxi: URI, incomprensibile eliminazione distinzione piattaforme da decreto

2024-04-08 19:50

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Notizie dall'Italia, Normativa, Decreti attuativi L. 12/2019,

Taxi: URI, incomprensibile eliminazione distinzione piattaforme da decreto

Non sono state esposte le ragioni giuridiche che non hanno portato al ripristino del testo originario del Decreto

Successivamente all'incontro con la categoria Taxi tenutosi il 3 Aprile presso il Ministero dei Trasporto, "ci è stato trasmesso il testo del Decreto attuativo della Legge n. 12/2019, concernente la regolamentazione delle Piattaforme Tecnologiche, che andrà ad assumere la forma giuridica del DPCM.

Riguardo all'ultimo testo del Decreto, se da un canto rileviamo positivamente e con soddisfazione l'accoglimento di molte delle nostre pur rilevanti e sostanziali richieste di modifica, dobbiamo evidenziare che rimane, incomprensibilmente ed immotivamente, eliminata la distinzione tra le diverse tipologie di Piattaforma Tecnologica correttamente considerate e specificate nelle slide con cui era stata presentata ed illustrata la prima stesura del Decreto".

 

Lo afferma in una nota Loreno Bittarelli, Presidente di URI - Unione dei Radiotaxi d'Italia, sottolineando che “…in occasione del precedente incontro sul tema avevamo già provveduto a richiedere il ripristino del testo originario che prevedeva la distinzione tra Piattaforme Tecnologiche autoprodotte ed in comproprietà dei tassisti che le utilizzano per veicolare la propria offerta di servizio taxi verso la domanda con le forme associate previste dall'art. 7 comma 1 lett. b) e c) della legge 21/92, Piattaforme Tecnologiche di Intermediazione in proprietà o gestione di soggetti terzi rispetto ai tassisti, titolari dell'offerta, e gli utenti, titolari della domanda, ed infine Piattaforme Tecnologiche prodotte e gestite dagli Enti Locali”.

 

Bittarelli ribadisce come “…con le nostre osservazioni, in data 19 marzo 2024, abbiamo provveduto puntualmente a strutturare ed argomentare, dal punto di vista fattuale e giuridico, la necessità di ritornare al testo originario del Decreto, ma dobbiamo prendere atto che il ripristino non è avvenuto, senza che siano esposte le ragioni giuridiche di tale decisione. Ci riserviamo, dunque, di attivare le conseguenti iniziative procedimentali per assumere contezza delle ragioni giuridiche che hanno determinato la modifica del testo originariamente presentato, non potendo prestare acquiscenza ad un cambiamento di portata così rilevante e sostanziale che in un testo sottoposto a procedura di consultazione non può, certamente, rimanere priva di adeguata e fondata argomentazione”.